Certificazione energetica Toscana 2013

La certificazione energetica degli edifici è in vigore dal 2009. Sono passati solo quattro anni, ma il sistema è stato modificato più volte con vari provvedimenti parziali, l’ultimo a dicembre del 2012 ha abolito la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione.
Sul blog ci sono diversi post sulla certificazione scritti in occasione di uno o l’altro cambiamento ma proviamo a riassumere la situazione della certificazione energetica degli edifici ad oggi.

La certificazione energetica in Toscana
Esiste una normativa nazionale ed alcune Regioni hanno costruito anche un proprio quadro normativo locale. Per questo motivo il riassunto non fa un discorso generale, ma si limita alla certificazione energetica degli edifici in Toscana perche è la realtà che ci interessa per questo argomento.

La Toscana non ha un proprio sistema di certificazione ed ha fatto propria la normativa nazionale da cui a ripreso le metodologie di calcolo per la certificazione, l’individuazione della figura del certificatore, i modelli di attestato di certificazione energetica.

Edifici soggetti ed esclusi dalla certificazione energetica
La certificazione energetica in Toscana si applica a tutti gli edifici con queste destinazioni d’uso, anche se non dotati di impianto di climatizzazione:

  • residenziale (anche residenze non abitate stabilmente come le case per vacanze)
  • abitazioni rurali
  • collegi, convitti
  • caserme, case di pena
  • alberghi, hotel
  • uffici pubblici o privati
  • edifici industriali ed artigianali
  • case di cura e di ricovero, cliniche, ospedali
  • cinema, teatri, sale di riunione
  • luoghi di culto
  • mostre, musei
  • bar, ristoranti, sale da ballo
  • attività commerciali
  • palestre, saune, piscine
  • scuole

Rimangono escluse alcune tipologie di immobili come ad esempio i box, le cantine, certe strutture stagionali, le autorimesse, i depositi, ognuno se ha un involucro termico indipendente dall’edificio principale, oltre ai ruderi e agli immobili venduti nello stato di scheletro strutturale o al rustico. In questi casi potrebbe essere comunque necessario seguire procedure particolari.
Al momento ci sono poi anche altre tipologie di edifici che non sono soggette alla certificazione energetica in Toscana

  • i fabbricati industriali, artigianali o agricoli (ma non residenziali) se gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando energia derivante del processo produttivo che altrimenti non sarebbe utilizzabile;
  • gli edifici non abitabili o non agibili (dichiarati tali dalle autorità competenti ad emettere il provvedimento) nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
  • i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni.
  • i fabbricati isolati di superficie inferiore a 25 mq

Quando certificare un edificio
I motivi per cui può essere necessario redigere un certificato energetico (ACE) possono essere vari.

  • Compravendita – locazione di un immobile
  • Interventi edilizi
  • Accesso ad alcune forme di incentivi

Compravendita – locazione
L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio e deve essere redatto in tutti i casi di compravendita e locazione di edifici con le destinazioni d’uso indicate sopra.
In tutti i casi non si può utilizzare l’autodichiarazione da parte del proprietario di pessima prestazione energetica. Per cui è sempre necessario incaricare un tecnico per redigere il certificato energetico.

Per esporre o pubblicare invece gli annunci immobiliari, l’attestato di certificazione energetica non è obbligatorio. Infatti in questo caso non serve esporre la classe energetica o mettere a disposizione il certificato, ma bisogna indicare nell’annuncio un indice di prestazione energetica. È comunque necessario redigere un calcolo analogo a quello dell’ACE da cui ricavare l’indice da riportare sull’annuncio stesso.

Interventi edilizi
L’Attestato di certificazione energetica deve essere redatto anche nel caso di alcuni interventi edilizi:

  • edifici di nuova costruzione
  • edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione
  • edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a 1000 metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura

In questo caso l’attestato di certificazione energetica diventa un documento che è parte dell’iter amministrativo della pratica edilizia

Accesso ad alcune forme di incentivi
L’attestato di certificazione energetica può essere necessario anche per accedere alle varie forme di incentivi economici esistenti, ad esempio le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi che riducono il fabbisogno energetico degli edifici (le detrazioni del 55%).
Ugualmente il 5° conto energia per il fotovoltaico e il conto energia termico richiedono in certi casi la redazione del certificato energetico.

Cosa fare
Anche se il documento e il metodo di calcolo sono sempre gli stessi, esistono diverse situazioni. Quelle elencate sono le più generiche e non sempre è possibile riconoscervi il proprio caso particolare.
Il consiglio generale per chi stà cercando di capire se deve o meno redigere l’ACE è di raccogliere più informazioni possibili, ma di rivolgersi sempre ad un tecnico competente sull’argomento o ad un consulente.

Link utili
Certificazione energetica in Toscana: sito della Regione Toscana

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