Detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia

La detrazione per la ristrutturazione degli immobili permette di recuperare parte delle spese sostenute per i lavori.

Il bonus edilizio è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui redditi, quindi è un’agevolazione strutturale, non limitata nel tempo. Tuttavia per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 è possibile detrarre fino al 50% delle spese e il limite massimo è innalzato fino a 96.000 €.

Per fruire della detrazione bisogna soddisfare alcune condizioni che riguardano:

  • la tipologia di immobile e di lavori
  • la natura fiscale del soggetto beneficiario
  • il titolo di possesso o uso dell’immobile su cui si realizzano i lavori
  • il pagamento delle spese

Immobili e lavori che possono beneficiare della detrazione per la ristrutturazione

Fruiscono del bonus solo gli immobili residenziali e si possono distinguere due casi:

Lavori su singole unità immobiliari e sulle loro pertinenze (esempio: una residenza isolata, un appartamento, un garage, una cantina). I lavori devono rientrare in una di queste categorie edilizie: 

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.

Lavori su parti comuni di un edificio residenziale, ad esempio un condominio. Sono i lavori di ristrutturazione sulle parti dell’edificio usate in comune tra più proprietari di un edificio.
Ad esempio le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati all’uso comune, ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta’ individuale dei singoli condomini.
L’elenco completo è riportato nell’art. 117 del codice civile.

In questo caso i lavori, oltre a rientrare nella manutenzione straordinaria o nel restauro e risanamento conservativo oppure nella ristrutturazione edilizia, possono essere anche di manutenzione ordinaria.

Chi può beneficiare della detrazione per la la ristrutturazione 

Il bonus per la ristrutturazione edilizia spetta ai contribuenti soggetti all’IRPEF, che sostengono le spese per i lavori. 

Inoltre devono possedere o detenere l’immobile, ossia devono ricadere in uno di questi casi:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
  • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente di fatto
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il promissario acquirente.

(l’elenco è stato ripreso dalla scheda dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie).

Nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano ad ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o di altri criteri applicabili ai sensi del codice civile. In questo caso i pagamenti saranno effettuati dall’amministratore del condominio e quindi al singolo condomino spetta la detrazione nel limite della sua quota a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Importo della detrazione

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, si possono detrarre fino al 50% delle spese e con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2025 si potrà detrarre il 36% delle spese, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.

La detrazione spetta a chi sostiene le spese. Quindi, ad esempio, in un appartamento può spettare in parte ad un coniuge ed in parte all’altro. Il limite massimo di spesa rimane però unico per l’unità immobiliare.

L’agevolazione che spetta è ripartita in 10 quote annuali di pari importo che vengono, detratte dall’IRPEF dovuta annualmente.

Cosa fare per ottenere la detrazione per la ristrutturazione

Ci sono alcuni adempimenti che riguardano l’esecuzione dei lavori edilizi e altri di natura fiscale.

Prima dell’inizio dei lavori bisogna richiedere il titolo edilizio o inviare la comunicazione al Comune in relazione alla tipologia d’intervento da realizzare.
Se i lavori previsti, per la loro natura, non richiedono nemmeno una comunicazione al Comune, devono comunque rispettare vari requisiti che sono indicati nel regolamento edilizio o in altre norme specifiche. In ogni caso i lavori devono rispettare le norme sulle sicurezza dei cantieri.

Durante l’esecuzione dell’intervento, bisogna pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale. Nel versamento deve essere riportata la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale (o la partita IVA) del destinatario. 

Al momento della dichiarazione dei redditi nella stessa devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.

Documenti da conservare

Vanno conservati i seguenti documenti da esibire se richiesti in caso di accertamenti:

  • le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non sono previste abilitazioni, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • la domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti
  • le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta
  • la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali
  • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • la comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • le ricevute dei bonifici di pagamento.

Infine, se i lavori di ristrutturazione per cui si chiede la detrazione comprendono degli interventi che comportano un risparmio energetico oppure l’utilizzo di fonti rinnovabili,  entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna inviare una comunicazione all’ENEA.

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