Certificazione energetica in Toscana 2011

Il Decreto Romani, lo stesso che ha modificato il sistema di incentivi per le energie rinnovabili, introduce anche alcune modifiche alle regole della certificazione energetica.

In realtà si tratta di cambiamenti marginali. Il Decreto, infatti, rende obbligatorio l’indice di prestazione energetica sugli annunci pubblicitari a partire dal 2012 e impone di rendere esplicito nei contratti che l’acquirente o locatario di un immobile è stato informato sulle prestazioni energetiche dell’immobile stesso.

Per quanto riguarda la Toscana le regole della certificazione energetica sono state definite tra il 2009 ed il 2010 in modo abbastanza chiaro.
Questo sistema non viene di fatto modificato, ma al momento ci sono alcune incertezze sull’interpretazione di alcuni passi delle norme stesse per quanto riguarda la certificazione energetica per la locazione e per la compravendita.
Già in un altro post avevamo riassumiamo brevemente alcuni aspetti della certificazione energetica in Toscana, precisiamo meglio i contenuti e le modifiche introdotte dal Decreto Romani.
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Quando è necessario certificare un edificio
Non cambia nulla rispetto a prima. Di conseguenza in Toscana la certificazione energetica rimane obbligatoria per:

  • gli edifici di nuova costruzione
  • gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione
  • gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a 1000 metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura
  • per gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso (es. compravendita) o locazione

Non si devono certificare invece:

  • i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 25 metri quadrati;
  • gli edifici non abitabili o non agibili nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione.

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Modalità della certificazione energetica
Anche per quanto riguarda le modalità di redazione del certificato non ci sono modifiche rispetto a prima. Il certificato è sempre redatto da un tecnico abilitato.

Nel caso di nuovi edifici o di edifici soggetti a interventi di ristrutturazione edilizia il certificato energetico è redatto durante l’attività di cantiere, anche mediante appositi sopraluoghi. Una copia del certificato energetico deve essere consegnata al committente e una viene trasmessa al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori. Nel certificato di abitabilità/agibilità sarà poi fatta esplicita menzione al certificato energetico stesso.

Nel caso di edifici esistenti in compravendita o affitto, sono il locatore o il venditore che si fanno carico di fornire il certificato energetico. Una copia del certificato deve essere trasmessa al Comune ed una alla Regione.

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Cosa cambia
I cambiamenti, come detto, sono marginali e riguardano la certificazione energetica nel caso di locazione e di compravendita.
Vediamo nel dettaglio.

Certificato energetico per locazione
Il Decreto Romani impone che nei contratti di locazione sia inserita un apposita clausola in cui il conduttore riconosce di aver ricevuto le informazioni e la documentazione necessaria sulla certificazione energetica della unità immobiliare affittata. Questa disposizione si applica, però, solo agli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica.
In Toscana, già prima del Decreto Romani, non era necessario allegare il certificato energetico all’atto di compravendita, ma è sufficiente riportarne gli estremi identificativi.
Di conseguenza in caso di locazione, se l’edificio è dotato di certificato energetico, è sufficiente riportare gli estremi dello stesso sull’atto.
Se l’immobile non è dotato di certificato energetico, per la normativa toscana, ai fini della locazione l’immobile è classificato automaticamente in classe G.
In questo caso la Regione Toscana suggerisce di riportare comunque nell’atto di locazione una nota su questa presa d’atto del tipo:
“le parti, in assenza dell’attestato di certificazione energetica, prendono atto che, in sua mancanza, l’immobile è, ai fini della locazione, classificato automaticamente in classe G ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005 e successive modificazioni…” (vedi Regione Toscana)

Certificato energetico per compravendita
Come per la locazione, anche in questo caso, con il Decreto Romani il compratore deve dichiarare di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla certificazione energetica dell’immobile e l’obbligo può essere assolto semplicemente citando gli estremi del certificato energetico.
Se l’immobile non è dotato di certificato energetico, anche in questo caso, ai fini della certificazione energetica è automaticamente classificato nella classe energetica più bassa.
Nel caso di compravendita, inoltre, è possibile sostituire il certificato energetico con un’autodichiarazione del proprietario.
Al momento per la Regione Toscana non è stato ancora chiarito se l’obbligo di ricevere informazioni e documentazione sulla certificazione energetica, richiesto dal decreto Romani, sia soddisfatto solo dal certificato energetico oppure può essere assolto anche mediante altra documentazione come l’autodichiarazione. Pertanto, nell’attesa di chiarimenti, la Regione suggerisce di riportare nel contratto una nota esplicativa come ad esempio quella riportata sul suo sito:
“la parte venditrice X dichiara che l’immobile non è dotato a data odierna dell’attestato di certificazione energetica. A tal riguardo la parte compratrice Y dichiara che ha già ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, in particolare l’autodichiarazione del venditore di pessima qualità energetica. Le parti si danno quindi reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 23 bis comma 5 della lr 39/2005, e dell’art. 13 del dlgs 11/2011 l’immobile appartiene alla classe G di prestazione energetica globale”.

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