Decreto Rilancio e Superbonus

Il Decreto Rilancio è stato convertito in legge senza modificare la natura degli incentivi già previsti.
Questo articolo riassume il decreto, il superbonus, chi ha diritto alla detrazione ed alla cessione del credito.

Il Decreto Rilancio introduce un Superbonus, che aumenta la detrazione al 110% per alcuni interventi. Questo Superbonus si aggiunge a quelli già esistenti ed ha una durata molto limitata nel tempo.
L’aspetto interessante del Decreto Rilancio è la possibilità, prevista per gli interventi che accedono al Superbonus, ma anche per altri che non vi rientrano, di cedere la detrazione ad un altro soggetto.
Con la conversione in legge sono state definite le tipologie d’intervento che possono usufruire del Superbonus e della cessione del credito ed è stata ampliata la platea dei beneficiari. Per l’applicazione del Decreto erano necessarie alcune disposizioni emanate con l’inizio di Agosto, ma non ancora pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
I primi giorni del mese sono stati firmati il Decreto Asseverazioni e il Decreto Requisiti che disciplinano le modalità di asseverazione ed i requisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per accedere al Superbonus.
L’8 Agosto sono stati pubblicati i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di cessione del credito.

Cosa prevede il Decreto Rilancio.

Il Decreto Rilancio individua alcuni interventi cosiddetti trainanti: isolamento termico, sostituzione di impianti, interventi antisismici. Per questi il decreto riconosce una detrazione fino al 110%.
Possono fruire di questa detrazione anche l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, oltre agli interventi che attualmente rientrano nell’Ecobonus, ma solo se realizzati insieme ad almeno uno di questi.

Superbonus per l’efficientamento energetico.

Con il bonus previsto dal Decreto Rilancio si possono coprire le spese per l’isolamento termico dell’immobile e la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
L’isolamento termico può riguardare le strutture verticali ed orizzontali e deve soddisfare questi requisiti:

  • interessare più del 25% della superficie disperdente dell’immobile
  • usare materiali che rispondono a certi criteri riguardanti la sostenibilità, ma non necessariamente materiali di origine naturale.

La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale permette di rinnovare gli impianti di climatizzazione esistenti, compresi quelli di raffrescamento e quelli per la produzione di acqua calda sanitaria. Il nuovo impianto può essere un sistema a condensazione (ad esempio una caldaia) oppure un impianto a pompa di calore, un sistema ibrido (ad esempio una pompa di calore integrata con la caldaia a condensazione), un impianto di micro-cogenerazione o anche collettori solari.
In particolari situazioni geografiche e per particolari tipologie di unità immobiliari, sono ammessi al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento e l’installazione di caldaie a biomassa.

Gli interventi di coibentazione e di sostituzione degli impianti devono rispettare i requisiti previsti dall’Ecobonus e aggiornati dal Decreto Requisiti. In più devono migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio oppure permettere di arrivare alla classe energetica più alta.

Se realizzati insieme ad almeno uno degli interventi trainanti, accedono al Superbonus sia i lavori che rientrano nell’Ecobonus sia l’installazione di impianti fotovoltaici. Entrambi possono contribuire al raggiungimento dell’efficienza energetica richiesta.

Chi può beneficiare della detrazione del 110%.

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio la platea dei beneficiari si è allargata. Possono, infatti, richiedere la detrazione del 110% i condomìni, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitazione, alcuni enti del terzo settore, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, nonché le persone fisiche.
La detrazione spetta anche alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa o arti e professioni, ma solo per immobili che non costituiscono oggetto della propria attività o che non siano strumentali alle attività di impresa o arti e professioni.
Questi soggetti possono comunque usufruire del Superbonus, a prescindere dal fatto che gli immobili siano beni strumentali, per le spese sostenute sulle parti comuni di edifici condominiali. Le persone fisiche, inoltre, possono beneficiare dei vantaggi previsti al massimo per due unità immobiliari. Questa limitazione non si applica alle spese sostenute sulle parti comuni dell’edificio.

Cessione della detrazione prevista dal Decreto Rilancio.

Per alcune tipologie di interveti edilizi, il Decreto Rilancio introduce la possibilità di cedere la detrazione al fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati oppure ad altri soggetti, tra cui istituti di credito o intermediari finanziari.
Questa possibilità era già prevista per alcuni tipi di interventi. Con il Decreto Rilancio vengono però estesi i casi che possono fruirne.
Indipendentemente dall’ammontare della detrazione di cui godono, gli interventi per i quali si può cedere la detrazione sono:

  • quelli che rientrano nelle agevolazioni per le ristrutturazioni
  • quelli per l’efficientamento energetico, il cosiddetto Ecobonus
  • quelli che rientrano nel sisma bonus
  • quelli che rientrano nel bonus facciate
  • l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Dettagli sul Superbonus, il Sisma Bonus e la cessione del credito, esempi e una prima serie di FAQ si trovano nella Guida dell’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Asseverazioni e il Decreto Requisiti si trovano sul sito del MISE.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si può trovare la Circolare dell’8 Agosto 2020.
Se hai bisogno di una consulenza invia una mail.

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