Legge Regione Toscana sul Fotovoltaico a terra

La legge regionale della Toscana sulla installazione di impianti fotovoltaici a terra è entrata in vigore con la pubblicazione sul BURT. Il consiglio regionale aveva approvato la legge a metà marzo. Ora, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entra formalmente in vigore.
La legge modifica alcune norme precedenti, individua le aree non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra, pone un limite al cumulo degli impianti.
Riassumiamo i principali contenuti.

Intenti della legge
La legge della Regione Toscana nasce dalle Linee Guida Nazionali del settembre 2010. Le linee guida prevedevano, infatti, che le regioni potessero procedere all’individuazione di aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La legge regionale è quindi un’attuazione delle linee guida e di alcuni sue indicazioni:

  • assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio
  • porre attenzione alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del sostegno nel settore agricolo nella ubicazione degli impianti
  • definire le limitazioni ed i divieti, di competenza delle regioni, per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Con la legge la Regione vuole inoltre promuovere lo sviluppo degli impianti di produzione da fonti rinnovabili conciliando le esigenze di sviluppo economico e le esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio.

Modifiche di leggi precedenti
Sono modificati due articoli della legge regionale “Disposizioni in materia di energia” che regola, tra le altre cose, i procedimenti amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili.
La legge introduce un nuovo articolo nella legge fondamentale della Regione Toscana per il governo del territorio, la n. 1 del 2005.

Modifica dell’iter di autorizzazione per impianti fotovoltaici
Per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica la nuova legge prescrive che l’istanza sia completata anche con un piano di ripristino del sito e con una garanzia economica per la realizzazione del piano stesso.

Cumulo di impianti
La legge introduce delle distanze minime tra gli impianti, per evitare effetti negativi sul paesaggio che possono derivare dalla sommatoria di più impianti fotovoltaici installati a terra. La disposizione vale per gli impianti con potenza superiore ai 20 kW e la distanza da rispettare sono 200 ml.

Individuazione delle aree non idonee
È la parte della legge su cui, probabilmente, c’era più attesa.
La legge individua sette tipologie di aree non idonee, delle quali vuole preservare la bellezza d’insieme e gli equilibri ecologici. La loro non idoneità però varia in funzione della potenza dell’impianto fotovoltaico che si vuole installare.
Sono inoltre possibili delle eccezioni. In relazione alla potenza dell’impianto ed alla tipologia di area l’installazione può essere considerata compatibile in circoscritte aree urbanizzate, nelle aree degradate (come discariche e siti di cava dismessi) oppure al fine di garantire un presidio sul territorio come attività di supporto all’agricoltura.
Le tipologie di impianti sono:
– tra 5 e 20 kW
– tra 21 e 200 kW
– oltre i 200 kW

Riassumiamo, zona per zona, cosa è ammesso e cosa no

Beni culturali. Ossia beni appartenenti a soggetti pubblici o soggetti senza fine di lucro che presentano interesse culturale oppure beni appartenenti a privati, ma che siano stati dichiarati di interesse culturale. Esempio: le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; oppure le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; i siti minerari di interesse storico; le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale; le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico ecc. Sono una serie di beni vincolati per decreto. In aree di questo tipo la legge vuole tutelare la percezione visiva complessiva e quindi non sono ammessi nessun tipo di impianto a terra con potenza maggiore di 5 kW.

Aree di notevole interesse pubblico. Anche queste sono aree vincolate per decreto, nelle quali già oggi è richiesta l’autorizzazione apposita per intervenire: aree di bellezza naturale, estetica o di singolarità geologica; bellezze panoramiche; le ville, i giardini e i parchi, non considerati beni culturali, ma che si distinguono per la loro non comune bellezza.
In questi casi sono ammessi gli impianti fino a 200 kW, opportunamente localizzati se sono necessari ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all’agricoltura, nelle aree caratterizzate da degrado e nelle aree urbanizzate.

Aree tutelate per legge. Sono i territori costieri e le rive dei laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua; le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare; i parchi e le riserve nazionali o regionali, ed i territori di protezione esterna dei parchi; i territori coperti da foreste e da boschi, i demani collettivi.
Queste aree non sono idonee per gli impianti a partire dai 20 kW in su. Sono però possibili delle eccezioni per gli impianti compresi tra i 20 ed i 200 kW se l’impianto è utile ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all’agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate.

Zone contigue ai parchi naturali. In questo caso la legge indica alcuni parchi di rilevante valore culturale ed ambientale specificatamente individuati da disposizioni di settore: parco archeologico città del Tufo, parchi della Val di Cornia, parco archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell’Amiata.La tutela e salvaguardia di questi ambienti non consente l’istallazione a terra di impianti di consistenti dimensioni. Limitatamente alle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili però gli impianti anche fino a 200 kW.

Aree naturali protette e SIR, SIC, ZPS. Sono ambiti che rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili. Anche questi individuati dalla normativa di settore.
Le aree non sono idonee per impianti che hanno una potenza sopra i 20 kW, però è possibile fare delle eccezioni se l’impianto ha il fine del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all’agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate.

Zone umide. In questo caso la tutela è completa. Per cui le aree non sono idonee per nessun tipo di impianto e non sono possibili eccezioni.

Siti Unesco. Gli impianti tra i 5 e i 20 kW non sono ammessi. Fa eccezione la Val d’Orcia dove sono ammessi esclusivamente nelle aree urbanizzate, nelle aree degradate ed ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all’agricoltura.
Anche impianti tra i 21 ed i 200 kW non sono ammessi. Fa eccezione la Val d’Orcia dove sono ammessi esclusivamente ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all’agricoltura. Gli impianti oltre i 200 kW, invece, non sono mai ammessi.

Zone all’interno di coni visivi. Queste zone devono essere perimetrale dalle province entro 90 giorni. Sono le aree di particolare pregio paesaggistico e le invarianti strutturali definite negli strumenti di pianificazione.
In queste aree non sono ammessi gli impianti con potenze superiore ai 20 kW. Fanno eccezione gli impianti tra i 20 ed i200 kW che possono essere ammessi ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all’agricoltura, e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate.

Aree DOP ed IGP. Per queste aree ogni provincia, entro 90 giorni, può proporre una perimetrazione diversa. Queste aree sono considerate non idonee per gli impianti con potenza superiore ai 20 kW. È però possibile installare impianti con dimensioni tra i 20 ed i 200 kW se l’impianto è finalizzato al mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all’agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate. Gli impianti oltre i 200 kW sono ammissibili, invece, al fine del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all’agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado.

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